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MALATTIE E INFORTUNI AGRICOLI

Dipendenti agricoli e malattia.

Con messaggio (del 29/03/2018, n. 1270) l’INPS ha reso disponibile, a tutti datori di lavoro, le informazioni relative alle valutazioni, circa lo stato di malattia dei dipendenti (che non hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS) verificato durante le visite di controllo.

Si coglie l’occasione per riassumere brevemente lo stato della questione, sulla base dei princìpi di cui all’art. 2110 c.c., nel settore agricolo per il personale subordinato.

Operai Agricoli

Anche gli operai agricoli a tempo determinato, come è noto, hanno diritto alle prestazioni di malattia, quando, nell’anno precedente all’evento morbigeno, abbiano svolto almeno 51 giornate di lavoro nel comparto agricolo. Le tutele di legge in genere (previdenziali ed assistenziali) spettano in ogni caso agli operai che abbiano lavorato almeno 51 giornate nello stesso anno dell’evento, a patto che le giornate risultino svolte prima dell’inizio dell’evento morboso.

I lavoratori agricoli a tempo indeterminato possono fruire delle tutele in caso di malattia, analogamente, secondo le regole previste per gli altri lavoratori dipendenti; l’indennità di malattia spetta per un massimo di 180 giorni all’anno.

Per gli operai agricoli a tempo determinato viceversa è previsto un limite ulteriore: l’indennità giornaliera di malattia è attribuita per un numero di giornate corrispondenti al numero di giornate di lavoro agricolo svolte effettivamente nell’anno precedente.

Ovviamente lo stato di malattia dovrà risultare dalla apposita certificazione medica.

Anche per il personale operai O.T.Det. il periodo indennizzabile per malattia può essere erogato fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Per gli operai agricoli l’indennità di malattia, che è posta a carico dell’INPS, compete dal 4° al 20° giorno nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera e dal 21° al 180° giorno nella misura del 66,66% della retribuzione media giornaliera.

Il diritto all’indennità di malattia può, quindi, essere richiesto dall’interessato con inizio dal 4° giorno, essendo i primi 3 giorni definiti di “carenza” e cioè non retribuiti; qualora previsto dal contratto di lavoro i giorni di carenza potranno essere indennizzati a carico dell’Azienda (non constano precedenti significativi in agricoltura); l’indennità di malattia è corrisposta dall’INPS sino alla scadenza della prognosi (fine malattia). La malattia può essere documentata con uno o più certificati (anche in day hospital o per ricoveri e pronto soccorso secondo norme specifiche).

Il CCNL di settore, in favore degli operai agricoli, prevede in caso di malattia (ed infortunio) la corresponsione di una integrazione al trattamento di legge in grado di assicurare al lavoratore (sia esso a tempo indeterminato che determinato) un trattamento economico minimo nella misura dell’80% del salario giornaliero contrattuale; tale integrazione è corrisposta dalla c.d. “bilateralità” (ovvero la cd. Cassa Extra Legem – art. 62 CCNL) e non dal datore di lavoro.

Anche per gli operai agricoli sono valevoli le regole previste, per tutti i lavoratori, in caso di malattia e ciò relativamente in particolare ai controlli, onde accertare l’effettiva incapacità temporanea al lavoro.

L’assenza del lavoratore nel domicilio indicato per la visita medica di controllo può generare l’applicazione da parte dell’INPS di specifiche sanzioni (potenzialmente l’assenza dal domicilio è foriera di responsabilità disciplinari , ex artt. 2014, 2015 e 2016 c.c.).

Le fasce di reperibilità alla visita medica di controllo nel periodo compreso dal certificato di malattia sono:
  • dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
  • dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

INTEGARZIONE INFORTUNIO E MALATTIE
FISLAS Latina è l’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Pontina, costituito in virtù di un accordo sindacale tra le Organizzazioni datoriali e dei lavoratori del settore agricolo della provincia di Latina: Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Fai-Cisl, Flai Cgil e Uila-Uil, ha quali scopi l’integrazione dei trattamenti assistenziali di legge, in caso di malattia o di infortunio degli operai agricoli, l’erogazione di prestazioni a sostegno delle donne, a tal scopo è riconosciuta una integrazione per maternità alle donne iscritte al Fondo Fislas e bonus bebè anche ai lavoratori padri; la promozione di misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella Provincia di Latina nonché la promozione della formazione per gli operai e le aziende del comparto agricolo.