La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai agricoli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e le figure equiparate (cioè i piccoli coloni, i compartecipanti familiari ed i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari). La disoccupazione agricola spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno. La disoccupazione non spetta ai lavoratori già titolari di pensione diretta nell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso di anno il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione.
REQUISITI
I requisiti richiesti per aver diritto alla disoccupazione agricola sono l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 102 giornate lavorate nel biennio.
IMPORTO
L’importo giornaliero della indennità di disoccupazione agricola è fissato nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva e non è applicata la trattenuta per il contributo di solidarietà.
DURATA
La disoccupazione agricola è indennizzata per il numero di giornate effettivamente lavorate nell’anno di riferimento. Tale numero non può comunque essere superiore alla differenza tra il parametro fissato dalla legge (365 gg.) e le giornate di effettiva occupazione in attività agricola e non agricola, prestate nell’anno di riferimento. Sono inoltre da considerare non indennizzabili e quindi da detrarre dal parametro (365 gg.) le giornate relative a particolari eventi per i quali l’interessato abbia già fruito di prestazioni economiche di carattere previdenziale quali malattia, maternità, infortunio sul lavoro, etc.
ANF - ASSEGNO AL NUCLEO FAMIGLIARE
Contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola può essere avanzata la richiesta dell’assegno al nucleo familiare (ANF). L’Inps eroga l’assegno per il nucleo familiare sull’indennità di disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull’attività lavorativa prestata. Agli operai agricoli a tempo determinato (O.T.D.), iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate annue di lavoro, l’ANF spetta per l’intero anno (312 gg. pari a 26 giornate mensili). Il diritto all’ANF per l’intero anno e’ garantito per la sola iscrizione negli elenchi anagrafici per almeno 101 giornate di lavoro, a prescindere, quindi, dal diritto o percezione dell’indennità di disoccupazione agricola. I requisiti relativi al reddito ed alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
CONTRIBUTI FIGURATIVI
Per i periodi di corresponsione dell’indennità di disoccupazione agricola e’ riconosciuta ed accreditata la contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni.
DOCUMENTI NECESSARI
Per tutti i lavoratori
- Fotocopia carta di identità
- Fotocopia codice fiscale
- Attestazione IBAN rilasciata dalla Banca o Posta
Solo per i lavoratori extracomunitari
- Fotocopia del passaporto con tutte le pagine timbrate.
- Fotocopia permesso o carta di soggiorno
Per coloro che intendono richiedere gli assegni famigliari
- Fotocopia codici fiscali di tutti i famigliari
- Dichiarazione dei redditi (730, Unico, CU)